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Confcommercio Trieste 2010

Note riguardanti il DM 37/08, l’obbligo della progettazione degli impianti, la dichiarazione di conformità e la dichiarazione di rispondenza.

Il DM 37/08 entrato in vigore il 27/03/2008 ha sostituito la legge 46/90 di cui ricalca l’impostazione ma con alcune importanti modifiche, la principale delle quali è l’estensione dell’ambito d’applicazione a tutti gli edifici, anche quelli industriali, indipendentemente dalla destinazione d’uso, ed a tutti i seguenti tipi d’impianti:

  • a) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
  • b) Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
  • c) Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere d’evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed areazione dei locali;
  • d) Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  • e) Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere d’evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed areazione dei locali;
  • f) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo d’ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  • g) Impianti di protezione antincendio.

La vecchia legge 46/90, in ambito industriale, si applicava soltanto agli impianti del punto a) (elettrici). Tutti gli altri punti riguardavano soltanto gli edifici civili.

Sussiste l’obbligo della progettazione da parte di un professionista per la nuova installazione, trasformazione od ampliamento dei citati impianti, nei casi sotto indicati. Non c’è obbligo di progettazione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

  1. Per gli impianti elettrici di cui al punto a) devono essere progettati da un professionista iscritto all’albo. Gli impianti elettronici di cui al punto b) sono soggetti a progettazione obbligatoria da parte di un professionista iscritto all’albo, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione.
  2. Gli impianti del punto c) devono essere progettati da un professionista iscritto all’albo, quando dotati di canne fumarie collettive ramificate o, nel caso d’impianti di climatizzazione, quando hanno una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora.
  3. Gli impianti del punto e) devono essere progettati da un professionista iscritto all’albo quando riguardano la distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibile con portata termica superiore a 50 kW, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio.
  4. Gli impianti di cui al punto g)) devono essere progettati da un professionista iscritto all’albo se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

Sono esclusi dalla progettazione da parte di un professionista iscritto all’albo gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere ed ascensori (perché soggetti ad altro tipo di normativa).

Per tutti gli altri casi non contemplati nei quattro punti sopra indicati, la progettazione può essere fatta dal responsabile tecnico della ditta installatrice autorizzata (il responsabile tecnico deve avere i requisiti professionali richiesti dal DM 37/08 registrati in Camera di Commercio).

Dichiarazione di conformità.
Al termine dei lavori, la ditta installatrice autorizzata, deve rilasciare una dichiarazione di conformità che deve essere allegata al progetto del professionista o al proprio progetto nei casi consentiti dalla legge. Una copia della dichiarazione deve essere consegnata al committente ed entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, allo sportello unico per l’edilizia del Comune in cui si trova l’impianto.

Da notare che l’obbligo della dichiarazione di conformità e della progettazione da parte di un professionista iscritto all’albo, vigeva anche con la vecchia legge 46/90. In campo industriale, dal 1990 al 2008 riguardava soltanto gli impianti elettrici.

Dichiarazione di rispondenza.
L’eventuale mancanza della dichiarazione di conformità, può essere sanata per quanto riguarda gli impianti antecedenti al 27/03/2008, da una dichiarazione di rispondenza rilasciata da un professionista iscritto all’albo. Oltre alla verifica dell’impianto, è opportuno che il professionista alleghi alla dichiarazione di rispondenza una relazione, corredata, se il caso, da opportuni disegni e schemi (anche per consentire le periodiche ispezioni di legge da parte degli organi preposti).

Fonte: Confcommercio Trieste

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